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06/10/2007
Non e' piu' possibile a San Marino compiere alcun tipo di esperimento sugli animali: San Marino è il primo stato al mondo in cui la vivisezione è vietata per legge!
L'Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS), esprime grande soddisfazione per l'approvazione avvenuta il 20 settembre da parte del Consiglio Grande e Generale della Proposta di Legge di iniziativa popolare "Disposizioni sul divieto di sperimentazione animale nella Repubblica di San Marino".
Come riporta l'associazione nel suo comunicato, le istituzioni sanmarinesi hanno saputo capire "quanto la sperimentazione animale sia eticamente inaccettabile a causa delle atroci sofferenze cui sono sottoposti gli animali da laboratorio, considerati come 'oggetti viventi', quanto sia inutile e dannosa per l'uomo, poiché come erroneamente si crede, non è l'antitesi alla sperimentazione sull'uomo, ma l'anticamera, dal momento che ogni sostanza o farmaco sperimentato sull'animale dovrà sempre e comunque essere testato sull'uomo per poter essere commercializzato. Inoltre, come si basi su un presupposto del tutto sbagliato, cioè quello di applicare all'uomo i risultati ottenuti sull'animale, che però variano da specie a specie."
Riportiamo qui di seguito il testo completo della legge, pubblicata ufficialmente il 3 ottobre 2007, che è stata elaborata nel 2006 e poi presentata al pubblico e alle istituzioni nel corso del 2007, ed ora è diventata realtà!
"Siamo molto felici di questo esito così positivo e così veloce" dichiarano Marina Berati di NoVivisezione.org e Massimo Tettamanti, responsabile per l'Europa di I-CARE (Centro Internazionale per le Alternative nella Ricerca e nella Didattica), che, assieme anche al dott. Stefano Cagno, hanno partecipato alle varie fasi dell'iniziativa come consulenti e collaboratori "e possiamo dire che i volontari dell'associaziona APAS sono stati davvero molto bravi e tenaci nel portare avanti il proprio lavoro, infine coronato da successo. D'ora in poi San Marino sarà zona off-limits per le industrie chimico-farmaceutiche che conducono test su animali e anche per tutti quegli istituti di ricerca pubblici e privati, spesso finanziati da cittadini inconsapevoli, che basano le loro ricerche sulla vivisezione".
"D'altra parte", continuano "i tempi sono maturi per una evoluzione o forse rivoluzione della cultura, scientifica ed etica, sull'argomento. Sono sempre più numerosi gli articoli, pubblicati sulle riviste scientifiche internazionali, di seria critica alla sperimentazione animale".
Alla conclusione dell'associazione APAS si associano certamente anche I-CARE e il portale italiano antivivisezionista NoVivisezione.org: "La scelta di San Marino di non accettare la vivisezione sarà di grande esempio per tutto il mondo, esempio che si auspica venga seguito ben presto da altri paesi, affinché si possano salvare da atroci sofferenze milioni di animali e perché ci si avvii verso una ricerca al passo con i tempi e più attenta alla salute dell'uomo."
Fonte:
Associazione Sammarinese Protezione Animali,
http://www.apasrsm.org
disposizioni sul divieto di sperimentazione animale nella repubblica di San Marino
(Premessa)
L'art. 282 bis del Codice Penale introdotto dalla Legge 25 luglio 2003 n. 101, punisce il maltrattamento e l'abbandono di animali prevedendo la pena dell'arresto di secondo grado o la multa per "chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona".
Dato che:
Crediamo che la Repubblica di San Marino possa proporsi come nazione all'avanguardia in Europa e in tutto il mondo, dichiarandosi nazione "senza vivisezione", grazie alla presente legge che vieta ogni forma di sperimentazione sugli animali.
Art.1
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per "animale", non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato o invertebrato non umano inclusi quelli geneticamente modificati, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi e le forme fetali.
2. Si intende con "utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici" l'uso di animali, vivi o uccisi appositamente, per uno o più dei seguenti campi di applicazione:
a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti;
b) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie , anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
c) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
d) saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo, degli animali e delle piante;
e) prove didattico-dimostrative in università e scuole di ogni ordine e grado che sottopongano gli animali a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche;
f) sviluppo, produzione e controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
g) produzione e controllo di prodotti finiti per uso domestico;
h) produzione e controllo di materiale bellico;
i) ogni altro utilizzo degli animali compresa l'etologia sperimentale avente lo scopo di acquisire informazioni, di ottenere o testare prodotti che arrechino sofferenza all'animale.
3. Ai sensi del presente articolo, non sono da intendersi "fini scientifici o tecnologici" tutti gli interventi compiuti nell'interesse dell'animale stesso con finalità diagnostica, terapeutica, epidemiologica o di igiene pubblica.
Art.2 (Divieti)
1. In tutto il territorio della Repubblica di San Marino è vietato l'utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici.
2. E' inoltre vietato l'allevamento di animali diretto all'utilizzo e al commercio degli stessi a fini scientifici o tecnologici.
Art. 3 (Sanzioni)
1. La violazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, salvo che il fatto non costituisca altro reato, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di primo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.
2. In caso di recidiva le pene sono aumentate di un grado ed è disposta la pubblicazione, a spese del condannato, della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica di San Marino e nelle regioni finitime.
3. E' disposta la confisca preventiva degli animali utilizzati, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Art.4
1. Per ogni pratica consentita dalla presente legge, resta fermo il divieto di sottoporre a sofferenza gli animali oggetto di sperimentazione.
Art.5
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2007/1707 d.F.R.
I Capitani Reggenti
Mirco Tomassoni – Alberto Selva
Il Segretario Di Stato
Per Gli Affari Interni
Valeria Ciavatta
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